La vittimologia

Che cos'è la vittimologia? Che ruolo ha nelle indagini? Se ti interessa conoscere qualcosa in più su questa affascinante disciplina, leggi il mio articolo.

La vittimologia

La disciplina che studia il crimine dalla parte della vittima prende il nome di vittimologia. I suoi scopi sono diagnostici, preventivi e trattamentali. In quest’ottica, la vittima non è più vista come passiva, bensì come coinvolta in ciò che le accade. Esistono infatti delle caratteristiche predisponenti ad essere vittima di reato, che variano con le caratteristiche personali e di contesto.

Come distinguere le vittime

  1. Simulatrici = si fingono vittime consapevoli di mentire, per ricavarne profitto;
  2. immaginarie = non sono consapevoli di mentire e lo fanno per motivi psicopatologici o per immaturità psichica;
  3. fortuite = colpite da eventi naturali;
  4. fungibili = non hanno nessuna relazione con reo;
    1. accidentali = sono vittime per puro caso (proiettile volante in una sparatoria per strada)
    2. indiscriminate = il rapporto colpevole-vittima non ha rilievo (es. terrorismo)
  5. infungibili = hanno un legame con il reo (es. uxoricidio);

Possono altresì essere selezionate (uccisione della moglie per esempio) o partecipanti (guida in stato d’ebbrezza, rissa, legittima difesa, eutanasia).

La vittimologia investigativa

La vittimologia investigativa, studia la vittima, la sua personalità, le caratteristiche biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali, le relazioni con l’autore del reato e il ruolo giocato nel favorire o meno l’evento criminoso. Questo per capire quali possano essere gli elementi statici con caratteristiche predisponenti alla vittimizzazione, e per arrivare all’aggressore. Infatti, lo studio della vittima e la sua relazione con l’aggressore è una risorsa indispensabile durante le indagini per ricostruire lo svolgimento dei fatti.

Ulteriori aree di indagine riguardano le caratteristiche evidenti della vittima (etnia, peso, altezza, colore capelli, occhi…), la sua occupazione, il luogo di lavoro, gli orari, la sua situazione finanziaria, la rete amicale, le abitudini, gli hobbies, il percorso scolastico, i familiari… Insomma, tutte le fonti di informazione che possano stilare un profilo e dare spunti sul movente del reo.

Esistono alcuni casi “limite”, dove è difficile stabilire il ruolo della vittima (es. omicidio del consenziente; circonvenzione di incapace; sindrome di Stoccolma).

Il ruolo della vittima nel procedimento penale

Chiunque sia vittima di un fatto previsto dalla legge come reato ha diritto ad un risarcimento da ottenersi mediante la possibilità di intervenire nel processo penale costituendosi come parte civile.

Se il reato è procedibile d’ufficio, si ha una segnalazione non anonima alla polizia giudiziaria o al PM contenente:

  • Esposizione degli elementi essenziali del fatto
  • Fonti di prova di ogni elemento idoneo ad identificare
    • Autore
    • Persona offesa
    • Chiunque possa fornire info rilevanti

Qualora il reato NON è procedibile d’ufficio, la persona offesa può rassegnare un atto di querela entro 3 mesi dalla commissione del fatto o dalla sua conoscenza (6 per quelli a sfondo sessuale), presentando gli stessi elementi appena elencati:

Durante il procedimento penale la persona offesa può presentare memorie e indicare fonti di prova (art. 90 c.p.p.), può nominare un solo difensore (art. 100 c.p.p.) e manifestare il consenso all’intervento ad una delle eventuali associazioni a tutela della vittima che richiedono di partecipare ai procedimenti con gli stessi poteri della persona offesa (art. 92 c.p.p.).